Ordinanza n. 21 del 1960
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 21

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

sulle istanze di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i seguenti ricorsi:

1) ricorso proposto dal Ministro dei lavori pubblici, notificato il 10 marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 successivo ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Provincia di Bolzano e nei confronti della Regione Trentino - Alto Adige sorto a seguito della deliberazione 2 febbraio 1960 della Giunta provinciale di Bolzano e del decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta medesima, con i quali atti é stata revocata la nomina del dott. Marcello D'Amico a Commissario straordinario dell'Istituto provinciale per le case popolari nella Provincia di Bolzano ed é stato nominato, in sua sostituzione, il dott. Gustavo Messner;

2) ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 21 marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sorto a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale é stato nominato il dott. Marcello D'Amico Commissario straordinario dell'Istituto provinciale per le case popolari nella Provincia di Bolzano.

Udita nella camera di consiglio del 5 aprile 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;.

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro dei lavori pubblici, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto che col ricorso notificato il 10 marzo 1960 indicato in epigrafe, il Ministro dei lavori pubblici, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha elevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960, con la quale é stata disposta la revoca del dott. Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua vece del dott. Gustavo Messner, nonché nei confronti del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 febbraio 1960, che, in attuazione dell'anzidetta delibera, ha pronunciato la revoca e la nomina da essa disposte;

che col ricorso notificato il 21 marzo 1960, indicato in epigrafe, il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ha elevato conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960, col quale il dott. Marcello D'Amico é stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bolzano;

che in entrambi i ricorsi é stata richiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati;

che per l'evidente connessione, le due istanze di sospensione vanno trattate congiuntamente;

che non é stato impugnato lo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'I. A. C. P., onde l'accoglimento di entrambe le domande di sospensione lascerebbe l'I. A. C. P. privo di amministrazione;

che mentre risulta che il provvedimento dello Stato impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige ha avuto esecuzione mediante l'effettiva assunzione dei poteri commissariali da parte del dott. D'Amico, non risulta che abbiano avuto esecuzione i provvedimenti della Provincia di Bolzano impugnati dallo Stato;

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, rimanga in carica il Commissario nominato dallo Stato;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi:

dispone la riunione dei due ricorsi ai fini della trattazione delle istanze di sospensione in essi contenute;

in accoglimento dell'istanza presentata dal Ministro dei lavori pubblici col ricorso notificato il 10 marzo 1960, indicato in epigrafe:

ordina la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960 con la quale é stata disposta la revoca del dott. Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua vece del dott. Gustavo Messner, nonché del decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione dell'anzidetta delibera;

rigetta l'istanza presentata dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige col ricorso notificato il 21 marzo 1960, indicato in epigrafe, per la sospensione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale il dott. Marcello D'Amico é stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari per la Provincia di Bolzano.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -  Giuseppe BRANCA.                

 

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 1960.